La tutela del paesaggio prevale sulla libertà d’impresa, con norme regionali più restrittive di quelle nazionali

Il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso proposto da diverse aziende operanti nel settore dei marmi nella zona di Massa Carrara, confermando la legittimità del Piano Regionale della Toscana in armonia con i principi di tutela dell’ambiente e del paesaggio previsti dalla Costituzione.

Le aziende contestavano il Piano Regionale Cave (che, per la prima volta, definiva i quantitativi di blocchi di marmo asportabili) , indicando come le norme del nuovo Piano rappresentassero una limitazione alla libertà di iniziativa economica per lo specifico settore imprenditoriale.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che in numerosi casi, nell’ambito delle proprie competenze legislative, le Regioni possono introdurre condizioni e limiti alla proprietà privata e alla libera iniziativa economica privata (ad esempio in materia di commercio o urbanistica), che tipicamente si traduce in progressive graduazioni dello jus aedificandi dei privati. Tra l’altro il Piano Regionale Cave contestato si colloca in una scala gerarchica delle fonti nella quale costituisce parte attuativa della sovraordinata pianificazione paesaggistico-territoriale, che ne condiziona e ne conforma i contenuti e le previsioni.

La decisione del Consiglio di Stato è stata positivamente dalle associazioni ambientaliste. Il Tam Cai di Massa ha così commentato: «Lo confessiamo. Abbiamo atteso qualche giorno prima di esprimerci sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso di numerose società concessionarie di cava. Eravamo curiosi di leggere i commenti di qualche ricorrente, le opinioni di qualche politico, gli interventi di qualche “esperto” in materia. Invece tutto tace».

«Ci ricordiamo – dicono dall’associazione – della reazione a un’altra recente sentenza del Consiglio di Stato in merito al ricorso di alcune associazioni ambientaliste sul Pit, anch’esso rigettato: paginate sulla stampa locale, dichiarazioni esaltanti sulla stampa nazionale, interventi di politici dei vari schieramente con titoli cubitali che per giorni hanno occupato la carta stampata e i giornali on line. Stavolta un solo articolo approfondito e ben strutturato, qualche timido richiamo successivo che ha avuto più l’aria di essere un atto dovuto ma nulla più. Eppure le parole espresse dai giudici non lasciano dubbi soprattutto nell’articolazione del giudizio che esprimono: la titolarità della Regione nel difendere il paesaggio e il territorio è preminente e può limitare l’iniziativa privata se questa rischia di compromettere, appunto, paesaggio e territorio. Poi un paesaggio non comune, non banale, ma un “unicum”, così sono intese le Alpi Apuane dai giudici, non solo a livello nazionale ma anche internazionale».

«Per questo la Regione ha titolarità nell’introdurre “tutte le misure e le prescrizioni coerenti con le suddette finalità e utili al perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e ambientale e di conformazione delle attività economiche in funzione di compatibilizzazione con i predetti interessi pubblici” che la stessa Corte Costituzionale qualifica come “primari”. Non solo la legislazione Italiana, ma “anche la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che restrizioni della libertà economica sarebbero ammesse (purché non discriminatorie, adeguate e proporzionate) per motivi imperativi di interesse generale, quali la protezione dell’ambiente e la razionale gestione del territorio, e che tali restrizioni possono anche prendere la forma di misure preventive”».

«Chiude il giudice: “Ne consegue che nel comprensorio delle Alpi Apuane il diritto di esercizio della libertà d’impresa, segnatamente dell’attività ad alto impatto paesaggistico-ambientale di cava di materiali lapidei, è fortemente condizionata e profondamente conformata dal raffronto con gli interessi pubblici di tutela paesaggistico-ambientale”. Bene tutto questo, che segna inevitabilmente un punto forte nella interpretazione dell’attuale normativa e concede a questo punto poteri alle regioni e ai comuni importanti, non si è meritato alcun intervento, alcun commento, nessuna esternazione, anzi un miracoloso silenzio rotto solo dai rumori della robotica nella lavorazione lapidea. Capiamo che per le aziende ricorrenti lo schiaffo è stato importante, forse inatteso vita la tesi suggestivamente articolata esposta nel ricorso, ma rileviamo che altrettanto imbarazzate sono le pubbliche amministrazioni che oggi non hanno più l’alibi nella interpretazione della salvaguardia ambientale versus iniziativa privata: il Consiglio di stato lo ha detto chiaro, volete difendere l’ambiente anche limitando l’iniziativa privata? Avete diritto a farlo. Quindi ora, cari amministratori, a voi la scelta, decidete da che parte state, il tempo delle scuse è finito».

http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2022/01/la-tutela-del-paesaggio-prevale-sulla-liberta-dimpresa-con-norme-regionali-piu-restrittive-di-quelle-nazionali/

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