La riforma della giustizia e l’esproprio del parlamento

La riforma consegna un gran potere nelle mani del governo ed espropria il parlamento del potere di revisione costituzionale.

12 dicembre 2025 – Gaetano Azzariti, MicroMega

Lo scorso 30 ottobre è stato approvato il testo di riforma dell’ordinamento giudiziario. Il provvedimento entrerà in vigore solo dopo eventuale esito positivo del referendum confermativo, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026. MicroMega ha dedicato e continuerà a dedicare al tema – cruciale per la tenuta della nostra architettura democratica – diversi approfondimenti, che troverete mano a mano raccolti qui.

1 – Ancor prima del contenuto è già la forma che offende e che denuncia il carattere eversivo della riforma. La legge sull’ordinamento della giustizia è stata infatti approvata violando lo spirito, ma anche la lettera della nostra costituzione.

L’articolo 138 prevede infatti una doppia lettura dei due rami del parlamento, una maggioranza qualificata in seconda lettura e un referendum eventuale di natura oppositiva qualora, pur se superata la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, non si sia però raggiunto il consenso dei due terzi dei nostri rappresentanti. Al di là di ogni tecnicismo mi sembra del tutto chiara la ragione di fondo che sostiene questo procedimento. Se una legge ordinaria può essere il frutto di una maggioranza contingente, quando si vuole cambiare la Costituzione di tutti è necessario pensarci bene, ricercare il consenso più ampio (le maggioranze qualificate), permettere ai nostri rappresentanti di tornare sui propri passi (la doppia lettura) e non adottare procedure semplificate (lo ribadisce anche l’articolo 72). Un modo di pensare alla legge suprema e alla sua revisione distinto e separato da quello dell’ordinaria attività parlamentare. Quando si discute della Costituzione è necessario favorire il dialogo tra diversi, e comunque non devono operare le ordinarie distinzioni contingenti tra maggioranza e opposizione che sostengono il governo, bensì quelle legate ai principi “eterni” della Costituzione, che attraversano i diversi e “contingenti” indirizzi politici maggioritari. Pietro Calamandrei, com’è noto, enfatizzava questa prospettiva sostenendo che il governo non dovesse metter bocca, anzi uscire dall’aula quando si discute di Costituzione (“i banchi del governo devono rimanere vuoti”).

Da tempo in realtà si è andata definendo una prassi e sono state introdotte modifiche regolamentari che hanno prodotto un progressivo slittamento verso il governo del potere di revisione della costituzione. Basta fare alcuni esempi per comprendere l’involuzione intervenuta. In base ad una prassi non scritta, ma solidamente conservata, nessuna riforma costituzionale veniva approvata senza la partecipazione dell’opposizione e il conseguimento della maggioranza dei due terzi. Sino a quando, nel 2001, il centrosinistra impaurito dalla nascita di una forza secessionista (la Lega delle origini) e dall’ascesa della coalizione di una destra con a capo Silvio Berlusconi, pochi giorni prima della fine della legislatura approvò la riforma del Titolo V con una maggioranza assoluta risicata. Voleva dimostrare di essere più autonomista della Lega, approvò la peggiore riforma costituzionale della storia (“un monumento di insipienza giuridica” fu definita da Gianni Ferrara), perse le elezioni vinte dal centrodestra e dalla Lega, creò un precedente che fu seguito pochi anni dopo, nel 2006, dal centrodestra. Un disastro sia nel merito, sia nella forma. Poi Berlusconi e, con ancor maggiore veemenza, Renzi nel 2016 si appropriarono dell’iniziativa legislativa e presentarono le proprie riforme costituzionali intestandosi i reciproci testi. Non ultima delle cause che portarono entrambi alla disfatta referendaria.

La stessa norma dei regolamenti parlamentari che stabiliscono un procedimento di approvazione abbreviato e l’immodificabilità in seconda deliberazione (art. 99 Regolamento Camera; 123 Regolamento Senato) sono state interpretate letteralmente, finendo per escludere ogni possibile variazione del testo una volta trovato l’accordo in prima lettura tra le due Camere. C’è da chiedersi se ciò sia compatibile con la lettera dell’articolo 138 della Costituzione che non fa cenno ad una ipotesi di diminutio dei poteri parlamentari ed anzi invita a tornare sul testo, dopo tre mesi, non certo per limitarsi ad una mera conferma del già deciso.

Dunque abbiamo assistito ad una progressiva banalizzazione della procedura definita in Costituzione per modificare il testo della Costituzione stessa e una sua progressiva attrazione nell’area della maggioranza di governo.

Ora siamo al passaggio conclusivo: il definitivo esproprio del parlamento e l’annessione del potere di revisione della costituzione alla esclusiva volontà del governo in carica, vero e solo dominus della riforma.

Per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, infatti, il quattro passaggi parlamentari non sono serviti assolutamente a nulla: non hanno permesso alcuna discussione autonoma dei parlamentari, i quali hanno votato per disciplina di partito e vincolo di maggioranza senza poter esercitare il loro libero mandato. Il testo approvato in via definitiva è esattamente lo stesso approvato dal Consiglio dei ministri nel maggio del 2024: nei quattro passaggi in parlamento non ha subito alcuna modifica. L’andamento della discussione (si fa per dire) è stato paradossale. Vista la negazione di ogni possibilità di emendare il testo l’opposizione si è limitata a fare ostruzionismo, iscrivendo tutti i suoi parlamentari a parlare pur consapevole che – visti i numeri parlamentari – a nulla sarebbe servito e che nulla avrebbe potuto far cambiare idea a una maggioranza blindata. D’altronde, la stessa maggioranza non ha ritenuto neppure utile discutere in sede parlamentare il suo testo per dare almeno conto del proprio operato. Persino le poche proposte migliorative – o ritenute tali – che alcuni parlamentari di maggioranza avevano in mente e che avrebbero potuto ben essere accolte senza stravolgere l’impianto originariamente definito non sono state considerate e i proponenti hanno ritirato o comunque non discusso i loro stessi emendamenti. Tant’è che solo alcune dichiarazioni ai giornali ci hanno fatto conoscere le opinioni concorrenti di alcuni senatori o deputati. Tra questi autorevoli componenti che hanno espresso fuori dai denti – ovvero fuori dalla sede parlamentare – la propria opinione. Così apprendiamo che il senatore Pera, pur critico nei confronti di diverse soluzioni adottate, ha votato a favore della riforma “per ammirazione” della presidente del Consiglio. L’ammirazione è certamente un nobile sentimento, ma non rientra tra le ragioni che dovrebbero indurre un parlamentare a recedere rispetto ai suoi obblighi derivanti dalla responsabilità politica. Poi leggiamo che persino il presidente del Senato ritiene che si stia giocando una partita che “non vale la candela”. Anziché fornirla alla buvette, si poteva utilizzare l’aula per dichiarazione così impegnative e perplesse. Insomma, una riforma costituzionale decisiva per il futuro della nostra democrazia approvata a bocche cucite.

A ben vedere, ormai per cambiare la Costituzione si utilizzano maniere ancor più spicce e decisioniste che non per l’ordinaria attività legislativa. Almeno i disegni di legge sono discussi in commissione, poi in assemblea, e qualche modifica è permessa. Persino nei casi sempre più frequenti in cui è il governo a proporre il decreto-legge (dunque ponendo il parlamento difronte ad un dato di fatto e limitando il suo potere a quello di conversione), l’emendabilità è assicurata. Tant’è che, eventualmente, ci si lamenta della non omogeneità delle modifiche introdotte. Ora, invece il testo diventa intoccabile. E non c’è neppure bisogno di porre la questione della fiducia tant’è ferrea la disciplina imposta ai parlamentari di maggioranza. Insomma, la Costituzione trattata peggio di un qualunque decreto legge.

2- Ora, ci rimane solo un’ultima possibilità. L’ultima garanzia che la Costituzione ha previsto e che il governo non ha potuto violare, ma di cui sta comunque cercando di stravolgere il senso. Il referendum che nel sistema costituzionale è indicato come lo strumento attraverso il quale una minoranza (un quinto dei membri di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali) può opporsi alla decisione della maggioranza parlamentare. Anche in questo caso si tenta di ribaltare il senso e lo spirito del referendum previsto dall’art. 138, volendolo costringere entro una innaturale logica plebiscitaria a favore di un governo che tende a sterilizzare ogni possibile messa in discussione. Non più indetto da chi vuole salvaguardare l’assetto costituzionale vigente, ma da chi lo vuole cambiare. La natura oppositiva, si trasforma demagogicamente in una approvativa: la richiesta di un plebiscito, un’ulteriore richiesta di consenso passivo da parte di una moltitudine plaudente.

Chi ha avuto la maggioranza in parlamento non ha nessuna ragione di chiedere al popolo se acconsente: dopo tre mesi, in assenza di richiesta di referendum, che è solo “eventuale”, la legge costituzionale approvata – seppure nel modo indecente di cui s’è detto – entra in vigore. Spetta allora a chi si oppone alla riforma non solo attivarsi per far valere le proprie ragioni, ma anche per ristabilire gli equilibri violati della procedura della revisione costituzionale, ricordando che anche la forma è sostanza.

È venuto il momento – ora o mai più – di cominciare a discutere seriamente e nel merito di una riforma che opera contro la giustizia, ma anche contro la ratio della Costituzione, mettendo da parte la prosopopea della attuale maggioranza di governo, che ha affermato di ritenere intollerabile il controllo dei giudici e di voler utilizzare la riforma costituzionale della giustizia, ma anche la prossima sulla Corte dei Conti, per impedire che questi, nell’esercizio delle loro funzioni, possano fermare l’azione che si vuole senza freni del governo. È necessario tornare a riflettere criticamente sui dati reali per recuperare l’equilibrio costituzionale tra i poteri. Equilibri che, con questa riforma, tanto nel merito (di cui non si è qui parlato), quanto nella forma (di cui s’è qui discusso), risultano venire decisamente sbilanciati a favore di un solo soggetto: il governo, che si vuole sia libero da qualunque tipo di controllo, non solo quello dei giudici, ma anche quello del parlamento.

https://www.micromega.net/la-riforma-della-giustizia-e-lesproprio-del-parlamento

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